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Articolo 1216 del Codice Civile

L’ art. 1216 del Codice Civile è rubricato “Intimazione di ricevere la consegna di un immobile“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se deve essere consegnato un immobile, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di prenderne possesso. L’intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell’art.
1209.

Il debitore, dopo l’intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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