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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 631 bis del Codice di procedura civile

Articolo 631 bis del Codice di procedura civile

L’articolo 631 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del presente codice

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