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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 337 quinquies del Codice Civile

Articolo 337 quinquies del Codice Civile

L’ art. 337 quinquies del Codice Civile è rubricato “Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 337 quinquies del Codice Civile italiano:

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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