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Articolo 709 del Codice Civile

L’ art. 709 del Codice Civile è rubricato “ Conto della gestione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno.

Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.

Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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