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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 105 del Codice di procedura civile

Articolo 105 del Codice di procedura civile

L’articolo 105 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Intervento volontario”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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