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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 547 del Codice di procedura civile

Articolo 547 del Codice di procedura civile

L’articolo 547 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Dichiarazione del terzo”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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