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Articolo 2584 del Codice Civile

L’ art. 2584 del Codice Civile è rubricato “Diritto di esclusività“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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