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Articolo 2523 del Codice Civile

L’ art. 2523 del Codice Civile è rubricato “ Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell’articolo 2330.

Gli effetti dell’iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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