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Articolo 998 del Codice Civile

L’ art. 998 del Codice Civile è rubricato “Scorte vive o morte”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L’eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell’usufrutto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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