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Articolo 886 del Codice Civile

L’ art. 885 del Codice Civile è rubricato “Costruzione del muro di cinta”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L’altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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