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Articolo 1223 del Codice Civile

L’ art. 1223 del Codice Civile è rubricato “Risarcimento del danno“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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