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Articolo 1591 del Codice Civile

L’ art. 1591 del Codice Civile è rubricato “Danni per ritardata restituzione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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