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Articolo 517 del Codice Civile

L’ art. 517 del Codice Civile è rubricato “ Separazione riguardo ai mobili ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 517 del Codice Civile italiano:

Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.

La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’aperta successione, il quale ordina l’inventario, se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.

Riguardo ai mobili già alienati dall’erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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