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Articolo 160 del Codice Civile

L’articolo 160 del Codice Civile è rubricato “Diritti inderogabili”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 160 del Codice Civile italiano: 

Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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