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Articolo 635 del Codice Civile

L’ art. 635 del Codice Civile è rubricato “ Condizione di reciprocità”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 635 del Codice Civile italiano:

È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell’erede o del legatario.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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