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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 2545 terdecies del Codice Civile

Articolo 2545 terdecies del Codice Civile

 

L’ art. 2545 terdecies del Codice Civile è rubricato “ Insolvenza “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

In caso di insolvenza della società, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa.
Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale.

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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