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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 117 del Codice di procedura civile

Articolo 117 del Codice di procedura civile

L’articolo 117 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Interrogatorio non formale delle parti”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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