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Articolo 1264 del Codice Civile

L’ art. 1264 del Codice Civile è rubricato “Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata.

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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