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Articolo 2934 del Codice Civile

L’ art. 2934 del Codice Civile è rubricato “Estinzione dei diritti“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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