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Articolo 592 del Codice Civile

L’ art. 592 del Codice Civile è rubricato “ Figli naturali riconosciuti o riconoscibili ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 592 del Codice Civile italiano:

Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.

I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall’articolo 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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