Articolo 2005 del Codice Civile
L’ art. 2005 del Codice Civile è rubricato “Titolo deteriorato“.
Il possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall’emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.
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