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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 473 bis.11 del Codice di procedura civile

Articolo 473 bis.11 del Codice di procedura civile

L’articolo 473 bis.11 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Competenza per territorio”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.

In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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