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Articolo 2826 del Codice Civile

L’ art. 2826 del Codice Civile è rubricato “Indicazioni dell’immobile ipotecato“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nell’atto di concessione dell’ipoteca l’immobile deve essere specificamente designato con l’indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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