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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 289 del Codice di procedura civile

Articolo 289 del Codice di procedura civile

L’articolo 289 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Integrazione dei provvedimenti istruttori”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

L’integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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