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16 Ottobre 2026
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Articolo 1758 del Codice Civile

L’ art. 1758 del Codice Civile è rubricato “Pluralità di mediatori“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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