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Articolo 1614 del Codice Civile

L’ art. 1614 del Codice Civile è rubricato “Morte dell’inquilino“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.

Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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