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16 Ottobre 2026
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Articolo 2245 del Codice Civile

L’ art. 2245 del Codice Civile è rubricato “ Indennità di anzianità “.

In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.

L’ammontare dell’indennità è determinata sulla base dell’ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio. Se gli usi lo stabiliscono, l’indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.


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