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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 401 del Codice di procedura civile

Articolo 401 del Codice di procedura civile

L’articolo 401 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Sospensione dell’esecuzione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, l’ordinanza prevista nell’art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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