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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 473 bis.48 del Codice di procedura civile

Articolo 473 bis.48 del Codice di procedura civile

L’articolo 473 bis.48 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Produzioni documentali”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Salvo quanto previsto dall’articolo 473-bis.51, nei procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta è sempre allegata la documentazione prevista dall’articolo 473-bis.12, terzo comma.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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