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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 113 del Codice di procedura civile

Articolo 113 del Codice di procedura civile

L’articolo 113 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Pronuncia secondo diritto”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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