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Articolo 1206 del Codice Civile

L’ art. 1206 del Codice Civile è rubricato “Condizioni“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinchè il debitore possa adempiere l’obbligazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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