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Articolo 2736 del Codice Civile

L’ art. 2736 del Codice Civile è rubricato “Specie“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il giuramento è di due specie:
1) è decisorio quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;
2) è suppletorio quello che è deferito d’ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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