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Articolo 98 del Codice Civile

L’articolo 98 del Codice Civile è rubricato “Rifiuto della pubblicazione”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 98 del Codice Civile italiano: 

L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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