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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 347 del Codice di procedura civile

Articolo 347 del Codice di procedura civile

L’articolo 347 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Forme e termini della costituzione in appello”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell’articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.

L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

Il cancelliere provvede a norma dell’articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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