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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 26 bis del Codice di procedura civile

Articolo 26 bis del Codice di procedura civile

L’articolo 26 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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