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AvvocatoDigitale.comBlog241/90Articolo 21 della Legge 241 del 7 agosto 1990

Articolo 21 della Legge 241 del 7 agosto 1990

L’articolo 21 della Legge 241 del 7 agosto 1990, aggiornata al 2017, viene rubricato con il nome di “ Disposizioni sanzionatorie“.


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Ecco il testo: 

Art. 21 Disposizioni sanzionatorie
1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

[2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. (106) ] – comma abrogato

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 20.

2-ter. La decorrenza del termine previsto dall’articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l’istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.

Se vuoi consultare gli altri articoli delle Legge 241/1990 aggiornata al 2017, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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