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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1220 del Codice Civile

Articolo 1220 del Codice Civile

L’ art. 1220 del Codice Civile è rubricato “Offerta non formale“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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