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Articolo 1415 del Codice Civile

L’ art. 1415 del Codice Civile è rubricato “Effetti della simulazione rispetto ai terzi“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.

I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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