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Articolo 2886 del Codice Civile

L’ art. 2886 del Codice Civile è rubricato “Formalità per la cancellazione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l’atto su cui la richiesta è fondata.

La cancellazione di un’iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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