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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 334 del Codice di procedura civile

Articolo 334 del Codice di procedura civile

L’articolo 334 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Impugnazioni incidentali tardive”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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