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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 50 del Codice di procedura civile

Articolo 50 del Codice di procedura civile

L’articolo 50 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Riassunzione della causa”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza di regolamento o della ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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