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Articolo 993 del Codice Civile

L’ art. 993 del Codice Civile è rubricato “Semenzai”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo dell’estrazione e per la rimessa dei virgulti.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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