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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 808 bis del Codice di procedura civile

Articolo 808 bis del Codice di procedura civile

L’articolo 808 bis del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807..

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