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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 226 del Codice di procedura civile

Articolo 226 del Codice di procedura civile

L’articolo 226 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Contenuto della sentenza”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull’originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a due euro e non superiore a venti euro.

Con la sentenza che accerta la falsità il tribunale, anche d’ufficio, dà le disposizioni di cui all’art. 537 del c.p.p.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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