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Articolo 737 del Codice Civile

L’ art. 737 del Codice Civile è rubricato “ Soggetti tenuti alla collazione”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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