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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 387 del Codice di procedura civile

Articolo 387 del Codice di procedura civile

L’articolo 387 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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