Fatture non pagate: come recuperare un credito e mettere in mora il debitore
Le fatture insolute possono creare difficolta economiche e operative, soprattutto per imprese e professionisti che hanno già eseguito la prestazione o consegnato i beni. In questi casi è importante agire con metodo: verificare la documentazione, inviare una richiesta formale di pagamento e valutare, se necessario, le procedure giudiziali per il recupero del credito.
In questa guida ti spiegherò in parole semplici quali sono i passaggi principali per tutelare il creditore e quali strumenti prevede il nostro ordinamento.
1. Verificare la documentazione del credito
Prima di avviare un recupero crediti, è opportuno verificare la documentazione in tuo possesso, in modo che sia documentato in modo adeguato.
In particolare, è utile raccogliere:
- le fatture emesse e rimaste insolute;
- il contratto, l’ordine o il preventivo accettato;
- eventuali documenti che dimostrino l’esecuzione della prestazione o la consegna dei beni;
- la corrispondenza intercorsa con il cliente;
- eventuali riconoscimenti del debito o promesse di pagamento (molto utili).
2. Inviare una diffida e mettere in mora il debitore
Il primo strumento utilizzabile è la messa in mora ex art. 1219 del Codice civile. Nella comunicazione è importante indicare l’ammontare del credito insoluto, la fattura da cui deriva e fissare un termine per l’adempimento (cioè il pagamento del credito). Puoi spedire questa messa in mora tramite raccomandata o PEC, in questo modo il destinatario non potrà opporre eventuali eccezioni dicendo che non ha mai ricevuto tale comunicazione. La sola emissione della fattura, infatti, non equivale necessariamente a una formale costituzione in mora.
3. Posso chiedere degli interessi per il ritardo di pagamento?
In presenza di un ritardo nel pagamento, il creditore può avere diritto agli interessi moratori. Nei rapporti commerciali tra imprese e, nei casi previsti, tra imprese e pubbliche amministrazioni, occorre verificare l’applicabilità del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che disciplina i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Negli altri casi, la disciplina degli interessi dipende anche dalla natura del rapporto, dalle condizioni contrattuali e dalle norme del Codice civile applicabili. Per determinare correttamente gli importi è quindi necessario verificare la data di scadenza, la tipologia del debitore e le eventuali pattuizioni contrattuali.
4. Quando è possibile chiedere un decreto ingiuntivo?
Il nostro ordinamento prevede uno strumento che consente al creditore di ottenere tutela giudiziale attraverso un procedimento monitorio: il ricorso per decreto ingiuntivo, disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile.
Per poter accedere a tale procedimento, il credito deve presentare determinati requisiti e, in particolare, deve essere:
- certo, ossia fondato su un diritto di credito sufficientemente documentato;
- liquido, vale a dire determinato nel suo ammontare o determinabile mediante semplici operazioni di calcolo;
- esigibile, cioè scaduto e non subordinato a un termine o a una condizione che ne impedisca ancora la richiesta di pagamento.
Il procedimento consente di chiedere al giudice un provvedimento che ingiunga al debitore di pagare una somma di denaro. Ove ne ricorrano i presupposti può essere provvisoriamente esecutivo.
Per i crediti derivanti da rapporti commerciali, la fattura può essere un documento rilevante, ma la sufficienza della documentazione deve essere valutata nel caso concreto, anche alla luce delle regole probatorie applicabili.
Una volta emesso il decreto, il debitore può proporre opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica del provvedimento ex art. 641 c.p.c. Se non viene proposta opposizione e ricorrono i presupposti richiesti, il decreto può essere dichiarato esecutivo ai sensi dell’articolo 647 del Codice di procedura civile.
5. Cosa succede se il debitore continua a non pagare?
Se il pagamento non arriva, il creditore può valutare le ulteriori iniziative previste dall’ordinamento, compresa l’esecuzione forzata, quando dispone di un titolo esecutivo e sono soddisfatti gli altri requisiti di legge.
Prima di procedere, è opportuno verificare la situazione patrimoniale del debitore, i costi dell’attività di recupero e le concrete possibilità di soddisfare il credito.
Il recupero giudiziale non garantisce infatti, da solo, l’effettivo incasso delle somme dovute.
6. Dopo quanto tempo si prescrive una fattura non pagata?
Il termine di prescrizione dipende dalla natura del credito e dal rapporto da cui deriva.
La regola generale dell’articolo 2946 del Codice civile prevede la prescrizione ordinaria decennale, salvo che la legge stabilisca un termine diverso.
Per alcune tipologie di crediti possono applicarsi termini più brevi. È quindi necessario verificare il tipo di prestazione, il rapporto contrattuale e le eventuali cause di sospensione o interruzione della prescrizione.
La costituzione in mora può produrre effetti interruttivi della prescrizione quando la comunicazione presenta i requisiti richiesti dalla legge.
Conclusioni
In presenza di fatture insolute, è importante agire tempestivamente e conservare tutta la documentazione relativa al rapporto commerciale.
Una richiesta formale di pagamento, correttamente predisposta, può favorire una soluzione stragiudiziale. Se il debitore non adempie, può essere opportuno valutare il ricorso per decreto ingiuntivo o le ulteriori iniziative consentite dalla legge.
Ogni situazione deve essere esaminata tenendo conto del contratto, delle prove disponibili, degli importi dovuti e delle condizioni patrimoniali del debitore.

