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Articolo 1719 del Codice Civile

L’ art. 1719 del Codice Civile è rubricato “Mezzi necessari per l’esecuzione del mandato“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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