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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 408 del Codice di procedura civile

Articolo 408 del Codice di procedura civile

L’articolo 408 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Decisione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria di lire cento se la sentenza impugnata è del conciliatore, di lire centocinquanta se è del pretore, di lire trecento se è del tribunale e di lire seicento in ogni altro caso.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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