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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1391 del Codice Civile

Articolo 1391 del Codice Civile

L’ art. 1391 del Codice Civile è rubricato “Stati soggettivi rilevanti“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d’ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato.

In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d’ignoranza o di buona fede del rappresentante.
 



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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